domenica 9 settembre 2012

IL BRAVO A SCUOLA

Ecco, quest'estate a dominare la mia mente, quando mi capitava di pensare alla scuola e a tutti i buoni propositi per il nuovo anno scolastico, è stato: chi è oggi il bravo a scuola? Ossia, a chi si può e si deve dare 8, 9 o 10?
Almeno per me chi è bravo? Chi sa tutto? Chi fa sempre i compiti? Chi non sbaglia una verifica? Eppure a volte i collezionisti di ottimi voti fuori della scuola risultano imbranati, magari nel prendere un autobus, nel difendersi di fronte a varie circostanze, nel cavarsela da sé, non è sempre così, ma mi è capitato di conoscerne alcuni. Oppure, ha senso avere tutti nove e dieci e non salutare insegnanti e compagni, imbrattare muri, non essere puntuali nelle scadenze, non rispettare un minimo di regolamento? Sappiamo che succede anche questo. E chi è scaltro fuori e dentro la scuola, o puntuale e preciso ma affatto studioso, prenderà mai il massimo dei voti?
La mia vuole sembrare una provocazione, ma credetemi, non lo è. La parola chiave per me è "valutazione", che concretamente deve chiamare in causa tutte le competenze della persona. E' vero, c'è il voto di condotta che valuta i comportamenti, ma può avere senso un quadro pienamente positivo con un 7 in condotta? Trattasi allora di studente erudito, informato, non colto, educato. Il mediocre con il 9 in condotta invece mi sa tanto di poverino, che non si sa muovere ma nemmeno disturba. E mi viene da aggiungere allora, cosa valutiamo con la condotta?
Non mi dilungherò oltre, ho in mente un alunno che sa le cose per il piacere di saperle e di poterle usare, che rispetta le regole perché sono utili a partire da lui e che è sveglio sempre, perché la scuola gliel'ha insegnato. 
Di certo, una verifica sui contenuti da 10, non fa per me un alunno da 10. 

sabato 8 settembre 2012

MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO. DA CHE PARTE STAI?


La recente tornata degli scrutini per gli allievi dal giudizio sospeso, ha riproposto l’antica questione della valutazione e dei lavori dei Consigli di Classe. 
Non voglio soffermarmi sulla modalità attraverso cui ogni docente arriva alla formulazione del giudizio complessivo e finale. Modalità quanto mai incerta e difficilmente riconducibile,allo stato delle cose, a parametri di effettiva oggettività, quindi ripetibilità e coerenza. 
Premettendo che la stragrande maggioranza cerca di fare la cosa migliore, ciò che  accade è chiarificatore del terreno scivoloso  che si percorre.
Il problema non si pone per gli studenti tutti o quasi tutti “sufficienti” o quasi tutti “insufficienti”. Il problema, è   per quegli studenti, non pochi né marginali,  che si trovano nelle “terre di mezzo”. Ovvero terre di nessuno e a seconda della composizione del Consiglio ora  vengono spinti  verso la spiaggia della salvezza ora condannati a ripetere l'anno, sempre che non decidano di abbandonare la scuola.
Questo accade perché nei Consigli di Classe, si contrappongono quelli che un tempo si erano soliti chiamare  “falchi” e  “colombe”. I falchi sono quelli dalla mano pesante e dalla insufficienza facile, le colombe, invece, quelli dalla sufficienza più facile.
Utilizzare le due incolpevoli bestioline per descrivere ciò che accade è  fuorviante. Perché si presume che nei primi risieda il rigore e quindi la serietà e nei secondi invece un atteggiamento più blando e compiacente. 
Le cose, però, non stanno così.
Preferisco individuare due categorie di docenti: i “mezzo vuotisti” e i  “mezzo pienisti”. 
A fronte di un numero importante di insufficienze i primi credono che il bicchiere sia “mezzo vuoto” per cui occorre ulteriormente riempirlo. Gli altri, invece, ritengono , spostando l’attenzione sui successi anziché gli insuccessi, che il bicchiere sia mezzo pieno e che il livello raggiunto sia un traguardo da difendere.
Chi ha ragione e chi torto? 
Ovviamente nessuno a condizione che ognuno agisca sempre secondo scienza e coscienza.  
Ma è evidente che se a prevalere sono i “mezzi vuotisti”, l’allievo non ce la fa a passare all’anno successivo, se invece numericamente prevalgono i mezzi pienisti, lo stesso allievo ha una sorte scolastica differente.
Fino a qui tutto nella norma. 
È’ legittimo che un Consiglio a maggioranza possa decidere se la preparazione complessiva di uno studente possa essere letta come un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.
Il problema si pone quanto all’interno di un Consiglio fanno la comparsa i “mezzi vuotisti” di professione
Essi si riconoscono per alcuni indizi: 
1. Presentano un numero  elevato di insufficienze in quasi tutte le classi in cui insegnano;
2. Ritengono che lo studente sia un contenitore da riempire;
3. La  proposta di voto è frutto di una rigorosa media aritmetica, per cui la successione di voti: 6 – 5 – 4 e 4 – 5 – 6 porta loro ad attribuire il voto 5, trascurando che nel primo caso c’è un peggioramento dei risultati e nel secondo, invece, un lodevole miglioramento. Distrazione non di poco conto.
4. Sono sempre dalla parte delle insufficienze quando si tratta di ragazzi delle “terre di mezzo”, tanto da far sospettare che siano proprio loro a collocarli in quella specifica area.

In questo caso, allora il passaggio alla classe successiva non viene più determinato dal libero convincimento di un Consiglio che serenamente decide nell’interesse dell’allievo, quanto invece dalla presenza o meno di questa categoria di docenti all’interno del Consiglio. Per cui  la promozione o meno diventa solo un fattore di fortuna. 
Chi ha compreso e individuato il “mezzo vuotista” di professione (escludendo che lo si possa convincere   a modificare la funzione lavorativa da raccoglitore di insuccessi a facilitatore  del  successo dei propri allievi)  si oppone collocandosi immediatamente e spesso anche contro la propria volontà valutativa dalla parte opposta. Chi nel Consiglio, invece,  non ha questa capacità di discernimento e legittimamente utilizza la scala numerica anche negativa per esprimere un sereno giudizio, alla fine, suo malgrado si trova ad offrire il fianco a chi di professione fa il tiratore scelto e non il docente formatore.

giovedì 6 settembre 2012

dal Garante per la protezione dei dati personali. La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica.


Mancano pochi giorni all'apertura delle scuole e il Garante per la protezione dei dati personali ritiene utile fornire a professori, genitori e studenti, sulla base dei  provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy.

 Le regole da ricordare
Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta. Su cellulari e tablet in classe l'ultima parola spetta alle scuole.

Temi in classe
Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.

Cellulari e tablet
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone  può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.

Recite e gite scolastiche
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.

Retta e servizio mensa
É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

Telecamere
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

Inserimento professionale
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.

Questionari per attività di ricerca
L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.

Iscrizione e registri on line, pagella elettronica
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.

Voti, scrutini, esami di Stato
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

Trattamento dei dati personali
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati  - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare  queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

Roma, 6 settembre 2012